Avvertenza:
    -  Il  testo  coordinato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto dal
Ministero  della giustizia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o
richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.
Anticipazione  di  termini  del  procedimento elettorale in occasione
               delle elezioni amministrative del 2005

  1.   Le  elezioni  dei  presidenti  delle  province,  dei  consigli
provinciali,  dei  sindaci  e  dei  consigli  comunali  si  svolgono,
limitatamente  al  turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile
ed il 15 giugno.
  2.  In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine
indicato  dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni,  e  anticipato  al  10 febbraio  e, in deroga a quanto
previsto  dall'art.  53, comma 3, del ((testo unico di cui al decreto
legislativo  18 agosto  2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del
presidente  della  provincia,  presentate al Consiglio nei due giorni
successivi  alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
irrevocabili  ed  immediatamente  efficaci.  Le dimissioni presentate
anteriormente   alla   data   medesima,  e  non  ancora  efficaci  ed
irrevocabili,   lo   diventano   alla  scadenza  del  secondo  giorno
successivo alla stessa data.))
  3.  I  comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui
al  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, sono inseriti nel
turno elettorale di cui al comma 1 qualora il periodo di durata della
gestione  commissariale  si  concluda  entro  il giorno antecedente a
quello fissato per la votazione.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  2, della legge
          7 giugno  1991,  n.  182  (Norme  per  lo svolgimento delle
          elezioni    dei    consigli    provinciali,    comunali   e
          circoscrizionali), reca:
              «Art.  2  -  1.  Le  elezioni  dei  consigli comunali e
          provinciali  che devono essere rinnovati per motivi diversi
          dalla   scadenza  del  mandato  si  svolgono  nella  stessa
          giornata  domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che
          rendono  necessario  il rinnovo si sono verificate entro il
          24  febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'art. 1
          dell'anno  successivo,  se le condizioni si sono verificate
          oltre tale data.».
              - Si riporta il testo degli articoli 53 e 143 del testo
          unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
          (Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali):
              «Art.    53    (Dimissioni,   impedimento,   rimozione,
          decadenza,   sospensione   o  decesso  del  sindaco  o  del
          presidente  della  provincia).  - 1. In caso di impedimento
          permanente,  rimozione,  decadenza  o decesso del sindaco o
          del  presidente  della  provincia,  la  Giunta  decade e si
          procede  allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la
          Giunta  rimangono  in  carica  sino alla elezione del nuovo
          consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia.
          Sino  alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del
          presidente  della  provincia  sono svolte, rispettivamente,
          dal vicesindaco e dal vicepresidente.
              2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
          sindaco  e il presidente della provincia in caso di assenza
          o   di   impedimento   temporaneo,   nonche'  nel  caso  di
          sospensione   dall'esercizio   della   funzione   ai  sensi
          dell'art. 59.
              3.   Le   dimissioni   presentate  dal  sindaco  o  dal
          presidente    della   provincia   diventano   efficaci   ed
          irrevocabili  trascorso  il termine di 20 giorni dalla loro
          presentazione  al  consiglio.  In  tal caso si procede allo
          scioglimento  del  rispettivo  consiglio,  con  contestuale
          nomina di un commissario.
              4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
          determina  in  ogni  caso  la  decadenza  del sindaco o del
          presidente   della   provincia   nonche'  delle  rispettive
          giunte.».
              «Art.   143   (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali  conseguente  a  fenomeni di infiltrazione e di
          condizionamento  di  tipo  mafioso).  -  1.  Fuori dei casi
          previsti  dall'art.  141, i consigli comunali e provinciali
          sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
          effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
          su  collegamenti  diretti  o indiretti degli amministratori
          con   la   criminalita'   organizzata   o   su   forme   di
          condizionamento    degli    amministratori    stessi,   che
          compromettono   la   libera   determinazione  degli  organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e   provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento  dei
          servizi  alle  stesse affidati ovvero che risultano tali da
          arrecare  grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
          sicurezza  pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
          o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
          componente  delle  rispettive giunte, anche se diversamente
          disposto  dalle  leggi  vigenti in materia di ordinamento e
          funzionamento  degli organi predetti, nonche' di ogni altro
          incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
              2.   Lo   scioglimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.  Il  provvedimento di scioglimento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica    per    l'emanazione   del   decreto   ed   e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato  dal prefetto della provincia con una relazione che
          tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
          poteri   delegati   dal   Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
          1991,  n.  345,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 dicembre  1991,  n.  410,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Nei  casi  in  cui per i fatti oggetto degli
          accertamenti  di  cui  al comma 1 o per eventi connessi sia
          pendente  procedimento  penale, il prefetto puo' richiedere
          preventivamente    informazioni    al   procuratore   della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice  di procedura penale, comunica tutte le informazioni
          che  non  ritiene  debbano rimanere segrete per le esigenze
          del procedimento.
              3.  Il  decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
          per  un  periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
          ad  un  massimo  di  ventiquattro mesi in casi eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   commissioni   parlamentari
          competenti,  al  fine di assicurare il buon andamento delle
          amministrazioni  e il regolare funzionamento dei servizi ad
          esse  affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
          relazione   del  Ministro,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
          proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
          e' adottato nonoltre il cinquantesimo giorno antecedente la
          data  fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al
          rinnovo  degli  organi.  Si  osservano  le  procedure  e le
          modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
              5.  Quando  ricorrono  motivi di urgente necessita', il
          prefetto,  in  attesa del decreto di scioglimento, sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta, nonche' da ogni altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione  dell'ente mediante invio di commissari. La
          sospensione  non  puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
          termine  del  decreto  di cui al comma 3 decorre dalla data
          del provvedimento di sospensione.
              6.  Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
          a   norma   del  presente  articolo  quando  sussistono  le
          condizioni  indicate  nel  comma  1, ancorche' ricorrano le
          situazioni previste dall'art. 141.».